
Dott. Mario Mastromarino
Agevolazioni “prima casa”: riparte la decorrenza dei termini
Dal 31 ottobre 2023 decorrono i termini per la fruizione delle agevolazioni “prima casa” che erano stati sospesi a causa dell’epidemia da Covid-19.
Il DL n. 228/2022 (cd Decreto Milleproroghe) aveva ulteriormente esteso il periodo di sospensione relativa alla decorrenza dei termini per la fruizione delle agevolazioni “prima casa” disponendo, appunto, la sospensione nel periodo dall’1 aprile 2022 al 30 ottobre 2023.
In particolare la sospensione riguardava i termini previsti per la fruizione:
- dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro pari al 2% in luogo di quella del 9%;
- del credito d’imposta a favore della parte acquirente in caso di riacquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale, qualora intervenuto entro un anno dalla precedente alienazione.
A tale riguardo giova ricordare che la fruizione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro impone all’acquirente i seguenti obblighi:
- trasferimento della residenza entro 18 mesi dalla data del rogito di acquisto, nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di riacquisto agevolato;
- vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro 12 mesi dal rogito del nuovo acquisto con le agevolazioni “prima casa”;
- in caso di immobile acquistato con agevolazioni “prima casa” e alienato prima dei 5 anni, vi è l’obbligo di acquistare entro 12 mesi di un altro immobile da destinare ad abitazione principale.
Ebbene detti termini, oggetto di sospensione da parte della legislazione emergenziale per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, ulteriormente sospesi dal Decreto Milleproroghe per il periodo dall’1 aprile 2022 al 30 ottobre 2023, riprendono a decorrere dal 31 ottobre 2023.