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Conversione in legge DL Milleproroghe

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Dott.ssa Angelica Figliuolo

DL Milleproroghe 2024

La legge n. 18 del 23 febbraio 2024 di conversione del DL Milleproroghe (DL 215/2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce due importanti proroghe in tema di riscossione.

PROROGA DELLA ROTTAMAZIONE QUATER

Per i contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2023 per l’accesso alla definizione agevolata della Rottamazione Quater, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ma non hanno pagato la prima e la seconda rata, originariamente in scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e successivamente rinviate al 18 dicembre 2023, viene concessa la possibilità di effettuare i suddetti pagamenti entro il 15 marzo 2024.

Si prevede una tolleranza di cinque giorni per l’effettuazione del versamento, fissando dunque il termine ultimo per l’effettuazione del versamento al 20 marzo 2024.

Inoltre, il termine per il versamento della terza rata, originariamente in scadenza il 28 febbraio 2024, viene anch’esso posticipato al 15 marzo 2024.

Mentre i termini di versamento delle rate successive alla terza originariamente previsti per il 2024 restano invariati al 31 maggio, al 31 luglio e al 30 novembre 2024.

RIAPERTURA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022

La disciplina del ravvedimento speciale, introdotta dalla “Legge di Bilancio 2023” (L. 197/2022) viene estesa consentendo il ravvedimento delle violazioni relative alle dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2022 validamente presentate entro il 30 novembre 2023.

Quindi è possibile sanare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate (entro il 30 novembre 2023) per il periodo d’imposta 2022 presentando una dichiarazione integrativa e versando 1/18 dell’importo minimo delle sanzioni, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

I contribuenti che intendono usufruire del ravvedimento speciale possono effettuare il versamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 o in quattro rate di uguale importo, di cui la prima rata entro il 31 marzo 2024. Dato che il 31 marzo 2024 è una domenica e il 1° aprile è un giorno festivo, il versamento può essere effettuato entro il 2 aprile 2024.

Per le rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024, sono dovuti interessi nella misura del 2% annuo.

L’omissione in tutto o in parte di versamento di una delle rate successive alla prima, entro la scadenza stabilita, determina la perdita del diritto alla rateizzazione, l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute e l’applicazione di una sanzione del 30% sull’importo residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi del 4% annuo, a partire dal 3 aprile 2024.

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