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L’inerenza dei costi

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Dott. Mario Mastromarino

Inerenza dei costi

La Corte di Cassazione è intervenuta di recente con la sentenza 13043, depositata il 13 maggio u.s., in tema di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in comodato d’uso gratuito.

In particolare la Suprema Corte ha precisato che non è corretta la contestazione dell’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in comodato, basata unicamente sulla clausola contrattuale che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione. La Suprema Corte precisa che è necessario verificare se tali costi rientrano nel programma imprenditoriale dell’impresa comodante, applicando il principio di inerenza, che è un principio fondamentale dell’ordinamento tributario.

Il caso riguardava una società che aveva acquistato macchine da caffè concesse in comodato d’uso ai propri clienti, prevedendo nel contratto che le spese di manutenzione fossero a carico dei clienti stessi. Tuttavia, la società proprietaria dei beni aveva sostenuto tali costi, deducendoli dal reddito d’impresa. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato questa deduzione, ritenendola non giustificata dalle intese contrattuali originarie. I giudici di secondo grado avevano confermato la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ma la Cassazione ha avuto un’opinione diversa, basata sulla corretta applicazione del principio di inerenza, che è fondamentale per la tassazione del reddito d’impresa.

Questo principio, insito nell’ordinamento tributario, prescrive che il reddito sia soggetto a imposizione al netto dei costi relativi alla sua produzione.

Pertanto, per accertare la deducibilità dei costi di manutenzione in questione, è necessario verificare se la spesa sia stata sostenuta nell’interesse della società proprietaria dei beni o delle imprese comodatarie, considerando il programma imprenditoriale effettivo della società interessata. Le pattuizioni contrattuali, che potrebbero essere state disapplicate dalle parti, non sono determinanti. È invece cruciale stabilire se la concessione in uso delle macchine da caffè e il sostenimento dei relativi costi fossero funzionali alla produzione del reddito della società comodante.

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