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Stock Option ai dipendenti

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Dott. Mario Mastromarino

Stock option ai dipendenti

Le Stock option assegnate a dipendenti non beneficiano della rivalutazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate con recente risposta a interpello 118/2024 ha chiarito che non è consentita la rideterminazione del valore fiscale delle stock option in quanto le opzioni non sono trasferibili a terzi e quindi non possono generare reddito diverso.

Il caso riguarda quello di un dipendente di una compagnia assicurativa (PMI innovativa) che ha ricevuto stock option come parte di un piano di incentivazione. Le stock option, in questo caso, sono diritti personali che permettono al dipendente di acquistare azioni a un prezzo stabilito (strike price) in date future specifiche (periodo di vesting). Questi diritti, tuttavia, sono non trasferibili, ossia non possono essere venduti o ceduti a terzi.

Il dipendente, desiderando rivalutare il costo di acquisto delle sue opzioni secondo l’articolo 5 della legge 448/01, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate. Tale articolo consente, infatti, la rideterminazione del valore di acquisto non solo delle partecipazioni, ma anche dei diritti di opzione, warrant e obbligazioni convertibili in azioni.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 118/2024, ha chiarito che la rivalutazione del valore fiscale delle stock option non è consentita. La motivazione principale risiede nel fatto che tali diritti non possono generare un “reddito diverso” poiché non sono trasferibili. La normativa fiscale italiana prevede la rideterminazione del costo d’acquisto solo per i diritti che possono essere ceduti a terzi e che, quindi, possono produrre una plusvalenza. Questo implica che l’affrancamento del valore fiscale è possibile solo quando i diritti generano redditi diversi, come specificato nell’articolo 67 del TUIR.

In tal senso si è altresì espressa la Cassazione con la sentenza 20595/23 sostenendo che le stock option, essendo parte della retribuzione del lavoro dipendente, sono soggette alla tassazione ordinaria dei redditi di lavoro e non rientrano nella rivalutazione prevista per le plusvalenze da redditi diversi secondo l’articolo 5 della legge 448/01.

Quindi, la posizione dell’Agenzia delle Entrate è chiara: le stock option, in quanto non trasferibili e parte integrante della retribuzione del dipendente, non possono beneficiare della rivalutazione fiscale prevista per altri tipi di diritti che possono generare plusvalenze. Questo rappresenta una conferma della linea rigida dell’Agenzia nel distinguere tra diverse categorie di redditi e i rispettivi trattamenti fiscali.

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