
Dott. Salvatore Cucca
Obbligo pubblicazione erogazioni pubbliche ex Legge n. 124/2017, commi 125 e ss
Si ricorda che entro il 30 giugno 2024 di ogni anno, vige l’obbligo, per tutte le Associazioni e le Fondazioni in genere, incluse ONLUS, APS, e ODV, di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni”.
Analogo obbligo, altresì, è previsto per le Imprese che esercitano attività commerciali, che abbiano a ricevere, nell’esercizio finanziario precedente, le medesime tipologie di contributi dalle pubbliche amministrazioni. L’unica differenza consiste nel fatto che, per le imprese che redigono il “bilancio ordinario”, l’obbligo informativo si assolve con la indicazione di tali contributi in seno alla Nota Integrativa. Mentre per le altre imprese, l’obbligo di pubblicazione si assolve con la pubblicazione sul proprio sito internet, analogamente agli enti di natura associativa e fondazioni.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo, si ricorda che la norma esclude dall’obbligo informativo le somme ricevute che abbiano natura corrispettiva, retributiva, o risarcitoria (ad esempio sono escluse dall’obbligo informativo tutte le somme ricevute che derivino da contratti, o da convenzioni, e simili) importi che quindi non scontano alcun obbligo di pubblicazione. Sono inoltre esclusi dall’obbligo informativo le forme di contributi ed erogazioni di “carattere generale”: così, a titolo esemplificativo, non andranno pubblicati, i contributi del 5xmille, o anche i crediti d’imposta, aventi appunto carattere generale.
Scarica qui la norma di riferimento completa della Legge n. 124/2017 art. 1 co. 125-129. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.