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Uso beni società semplice

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Dott. Mario Mastromarino

Uso beni Società semplice non è soggetto a IRPEF

La Cassazione, intervenuta di recente con la Sentenza n. 17441 del 25 giugno 2024, chiarisce un aspetto importante in tema di uso dei beni sociali da parte dei soci delle società semplici. Il caso specifico riguardava un socio che utilizzava gratuitamente un immobile di proprietà della società semplice. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato questa pratica, ritenendo che dovesse essere imputato come reddito non dichiarato, basandosi sull’articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR.

  • Chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR, che considera reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore, non è applicabile agli immobili concessi in godimento ai soci di una società semplice. Questo principio si estende a qualsiasi bene di proprietà di una società semplice.

  • Motivazioni della Sentenza

La motivazione principale è che l’articolo 67 si applica solo a beni appartenenti a soggetti che svolgono attività d’impresa. Le società semplici, secondo l’articolo 2249 del Codice Civile, non possono esercitare attività commerciale, quindi non rientrano nella definizione di impresa. Di conseguenza, i redditi generati dall’uso di beni sociali da parte dei soci non sono considerati redditi imponibili.

  • Consenso Unanime dei Soci

L’uso dei beni sociali da parte di un socio richiede il consenso unanime degli altri soci. Questo consenso, sebbene non richieda formalità specifiche, può essere dedotto da comportamenti concludenti, come l’assenza di opposizioni da parte degli altri soci.

  • Implicazioni per la Pianificazione Patrimoniale

Questa Sentenza offre una prospettiva interessante per la pianificazione patrimoniale, in particolare per le società semplici immobiliari. In contesti familiari, dove spesso si utilizza una società semplice per la gestione di patrimoni immobiliari, questa decisione conferma che l’uso privato di tali beni non genera reddito imponibile per il socio utilizzatore, mantenendo quindi la trasparenza fiscale caratteristica di queste società.

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