comunità energetiche rinnovabili terzo settore

Comunità energetiche rinnovabili terzo settore

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Dott. Salvatore Cucca

Comunità energetiche rinnovabili terzo settore – Profili fiscali

La Risoluzione n. 37 del 22/07/2024 torna su un tema delicato quanto di estrema attualità: il trattamento fiscale da riservare alle CER “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dal D.lgs 08/11/2021 n. 199, nel caso si configurino quali ETS – enti del terzo settore e le implicazioni che da ciò ne derivano.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono organizzazioni di persone, aziende, enti locali o altre entità che si uniscono per produrre, consumare e gestire energia proveniente da fonti rinnovabili in modo condiviso e locale. L’obiettivo principale delle CER è promuovere l’autoconsumo energetico, ridurre le emissioni di CO2 e aumentare l’efficienza energetica, oltre a favorire la partecipazione attiva dei cittadini nella transizione energetica.

Nel caso esaminato, la Comunità Energetiche Rinnovabile è costituita come “Ente del Terzo settore” e formula un quesito specifico “sul trattamento tributario delle restituzioni che la CER, costituita in forma di ente associativo del terzo settore”, effettua “a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia”.

Sul punto la Risoluzione ministeriale 37/2024, richiamando anche i precedenti pronunciamenti ex Risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 e Risposta ad interpello n. 37 del 30 gennaio 2022, esprime alcuni importanti chiarimenti.

Sotto il profilo fiscale la risoluzione ricorda che “l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale” ed al contempo che “i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i), TUIR”. Stessa regola vale per i “gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”.

Chiarendo peraltro che, “anche con riferimento alle somme erogate dal GSE ad una Comunità Energetica costituita nella forma di ente non commerciale … assume rilevanza fiscale solo il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo”.

La risoluzione precisa inoltre che nella gestione, da parte della CER, “delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza”. La CER, quindi “in qualità di Referente, gestisce tutti i rapporti con il GSE, compreso l’incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi, il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti” … il quale, quindi, “assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto”.

Ebbene, da tale qualificazione del rapporto giuridico deriva che “la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili”, nei termini previsti dal Codice del terzo settore.

Scarica qui la risoluzione n. 37/2024

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