Prestito e distacco di personale imponibili iva dal 2025

Prestito e distacco di personale imponibili IVA 2025

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Dott. Salvatore Cucca

Prestito e distacco di personale imponibili IVA 2025

Con il DDL di conversione del DL 131/2024, in corso di conversione, è prevista una importante modifica della normativa applicabile in tema di imposta sul valore aggiunto, ai prestiti ed ai distacchi di personale.

La norma previgente
La norma previgente, che viene abrogata è l’articolo 8 co. 35 della L. 67/1988, per la quale si prede(va) che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo“. In ragione della norma previgente, oggi abrogata, in caso di prestito o distacco di personale tra aziende (tipicamente facenti parte dello stesso gruppo), tale operazione, anche se qualificabile “servizio”, non assumeva rilevanza ai fini IVA ove il distacco – prestito di personale fosse stato effettuato con il riaddebito del puro costo, senza quindi nessun “margine positivo” in capo al soggetto distaccante, rispetto al costo sostenuto.

Il presupposto giuslavoristico (nulla cambia)
Ricordiamo, per completezza, che il tema del prestito e del distacco di personale pongono anche un tema di diritto del lavoro. Il prestito o il distacco di personale devono sempre e in ogni caso essere effettuati ove sussista un legittimo interesse dell’impresa distaccante, poco rilevando l’interesse, che si dà chiaramente per scontato, dell’impresa distaccataria.
Il “caso scuola” è quello della società che produce e vende macchinari industriali, la quale, avendo venduto in proprietà o in leasing un macchinario industriale ad un altro operatore economico, macchinario che necessita di mesi di implementazione e di start up dopo la relativa installazione, da effettuare presso la sede dell’impresa acquirente, distacca presso tale impresa una persona del suo staff (ad esempio un tecnico installatore), affinché coaudiuvi l’impresa acquirente nella prima fase di utilizzo e start up del macchinario, di modo che sia il più efficiente possibile, si evitino eventuali contestazioni di mancato funzionamento e simili. In tale caso è chiaro che il distaccante ha un legittimo interesse al distacco di proprio personale presso la sede del soggetto distaccatario. Ebbene, tale legittimo interesse del distaccante è strettamente necessario al fine di garantire la legittimità giuslavoristica del distacco. In caso contrario, infatti, si pone un problema lavoristico, in termini di corretta individuazione del “datore di lavoro”, con tutte le conseguenze del caso.

La novella normativa ai fini IVA
Ad ogni modo, preso atto che per il distaccante sia ravvisabile il legittimo interesse, si pone anche un tema di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto tale distacco – prestito a ben vedere si estrinseca in un vero e proprio servizio.
Sotto tale profilo, squisitamente fiscale, tutto cambia dal 01/01/2025: da tale data i distacchi o prestiti di personale, sono da qualificare “servizi” ai fini IVA e ordinariamente imponibili.
La norma prevede questo spartiacque anche per salvaguardare il legittimo affidamento degli operatori economici. La novella normativa, ha quindi una decorrenza “differita”, e si applica solo ai distacchi-prestiti di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

La detrazione dell’IVA per il soggetto distaccatario
Chiaro che tale modifica normativa riverbera degli affetti anche sul soggetto “distaccatario”, in quanto l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulla prestazione di distacco-prestito di personale, implica per previsione generale la detraibilità dell’IVA pagata al “fornitore”.
Chiaro anche che se il soggetto distaccatario è un soggetto economico per il quale sussistono limiti oggettivi alla detrazione dell’IVA (ad esempio una impresa di assicurazione, o una banca, o simili), il mutamento di regime di tali operazioni rischia di avere un effetto negativo in termini di maggiori costi sul distaccatario derivanti dall’iva indetraibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

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