
Dott. Mario Mastromarino
Polizze catastrofali 2025: proroga soglie dimensionali
Con l’approvazione del decreto-legge del 28 marzo 2025, il Governo ha ufficializzato il rinvio scaglionato dell’obbligo di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali naturali da parte delle imprese. L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), punta a rafforzare la resilienza del tessuto produttivo nazionale, riducendo l’impatto economico di eventi come terremoti, alluvioni e frane. Inoltre, il costo della polizza è interamente deducibile ai fini IRES, rendendola fiscalmente neutra.
Nuove scadenze: rinvio differenziato
Il rinvio è stato articolato in base alla dimensione dell’impresa, secondo il seguente calendario:
- Grandi imprese: termine confermato al 31 marzo 2025, ma con senza applicazione di sanzioni nei primi 90 giorni (fino a fine giugno 2025).
- Medie imprese: nuovo termine fissato al 1° ottobre 2025.
- Piccole e microimprese: obbligo posticipato al 1° gennaio 2026.
Tale rinvio tiene conto della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese, garantendo più tempo a quelle di dimensioni ridotte per adeguarsi all’obbligo assicurativo.
Polizze catastrofali 2025: limiti dimensionali
Le soglie dimensionali sono così definite:
Tipo di impresa | Dipendenti | Fatturato annuo | Totale attivo |
Piccola | < 50 | ≤ € 10 milioni | ≤ € 5 milioni |
Media | < 50 | ≤ € 50 milioni | ≤ € 25 milioni |
Grande | ≥ 50 | > € 50 milioni | > € 25 milioni |
Soggetti obbligati
I soggetti interessati al provvedimento sono le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. Vi rientrano quindi anche le cooperative sociali e le imprese sociali.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole e quelle i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Non rientrano fra i soggetti interessati quelli che sono solo iscritti al Rea (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).
Pertanto associazioni o Onlus che non sono iscritti al Rea non sono tenute all’obbligo.
Beni e rischi oggetto di copertura assicurativa
L’obbligo riguarda la copertura assicurativa dei beni iscritti nello stato patrimoniale, come previsto dall’art. 2424 del Codice Civile – sezione Attivo, voce B-II:
- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
Le polizze catastrofali 2025 devono coprire i danni materiali e diretti derivanti da eventi naturali estremi, inclusi:
- Terremoti: danni a strutture, impianti e macchinari.
- Alluvioni, inondazioni e esondazioni: eventi sempre più frequenti, spesso aggravati da condizioni idrogeologiche locali.
- Frane, smottamenti e cedimenti del suolo
- Eventi atmosferici violenti: trombe d’aria, grandinate, tempeste.
- Danni indiretti come incendi o interruzioni operative provocati da catastrofi naturali.
La valutazione dei rischi è strettamente legata alla localizzazione geografica dell’azienda. Le imprese situate in zone sismiche o ad alta vulnerabilità idrogeologica sono le più esposte e richiedono coperture più articolate.
Conseguenze del mancato adempimento
Non sono previste sanzioni pecuniarie dirette, ma le imprese non in regola con l’obbligo potrebbero essere escluse da:
- incentivi pubblici,
- garanzie statali (es. Fondo di Garanzia),
- contributi agevolati e accesso agevolato al credito.