
Dott. Mario Mastromarino
Cessione partecipazioni da non residenti
È stata recentemente pubblicata la Norma di comportamento n. 229 dell’AIDC (10 aprile 2025), che fornisce rilevanti chiarimenti sull’applicazione del regime di Participation Exemption (PEX) alle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in occasione della cessione di partecipazioni qualificate in società italiane.
Di seguito se ne fornisce una rappresentazione sintetica utile a orientarsi tra le diverse casistiche operative e i riferimenti normativi.
Ambito di applicazione
Secondo la norma di comportamento, il regime PEX si estende anche:
- a soggetti residenti in Paesi extra-UE/SEE,
- anche in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni o in presenza di trattati con tassazione concorrente,
- a condizione che lo Stato estero garantisca uno scambio adeguato di informazioni con l’Italia.
Differenze tra soggetti con e senza stabile organizzazione
- Con stabile organizzazione in Italia:
- Si applicano le ordinarie regole del reddito d’impresa (art. 151 e 87 TUIR): esenzione del 95% della plusvalenza.
- Senza stabile organizzazione:
- Le plusvalenze sono redditi diversi (art. 67 TUIR).
- Il comma 2-bis dell’art. 68 TUIR, in vigore dal 2024, dispone che le plusvalenze su partecipazioni qualificate sono tassabili solo sul 5% del loro ammontare, con aliquota del 26%, anche per soggetti extra-UE con accordi informativi.
Effetti delle Convenzioni
- Quando esiste un trattato conforme al Modello OCSE, la potestà impositiva potrebbe spettare solo allo Stato di residenza del venditore.
- Tuttavia, in caso di tassazione concorrente o in assenza di trattato, l’Italia può tassare, ma deve rispettare il principio di non discriminazione sancito dall’art. 63 del TFUE.
- La libera circolazione dei capitali impone che le restrizioni siano proporzionate e giustificate: il regime PEX non può essere negato solo per la residenza extra-UE se lo Stato consente uno scambio informativo.
Giurisprudenza e prassi
- La Corte di Giustizia UE e la Cassazione italiana hanno più volte affermato che l’esclusione del regime PEX per soggetti esteri senza stabile organizzazione viola la libertà di circolazione dei capitali.
- Anche nel caso in cui l’Amministrazione contesti l’applicazione dei trattati per assenza del beneficiario effettivo (es. holding estere), la plusvalenza potrà comunque rientrare nel regime PEX se non sussistono costruzioni artificiose.
Conseguenze pratiche
- La nuova norma AIDC n. 229 legittima l’accesso al regime PEX anche per soggetti non residenti extra-UE, a condizione che vi sia adeguato scambio informativo.
- Se la plusvalenza è stata tassata integralmente in violazione di questi principi, è possibile chiedere il rimborso per l’imposta sostitutiva pagata in eccesso.