
Dott. Mario Mastromarino
Rivalutazione partecipazioni 2025
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 30, L. 30 dicembre 2024, n. 207) modifica in via strutturale la disciplina sulla rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni detenuti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, trasformandola in una misura a regime.
Sono introdotti inoltre due importanti cambiamenti:
- l’incremento dell’imposta sostitutiva che passa dal 16% al 18%.
- l’estensione dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione e asseverazione della perizia di stima stabiliti al 30 novembre di ciascun anno.
Rimane inoltre confermata la possibilità, già introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, di procedere alla rivalutazione anche per i titoli quotati nei mercati regolamentati.
Partecipazioni in società non quotate
Per le partecipazioni non quotate, l’operazione di rivalutazione risulta particolarmente interessante quando il valore di mercato delle partecipazioni è significativamente superiore al loro costo fiscale. Tuttavia, la convenienza deve essere valutata anche alla luce delle conseguenze non solo in caso di cessione, ma anche in presenza di atti di trasferimento a titolo gratuito (es. donazione, successione ereditaria) o operazioni societarie (es. scambio con altre partecipazioni nell’ambito di conferimenti). Di seguito si analizzano alcune fattispecie.
Donazione
Nel caso in cui le partecipazioni rivalutate vengano donate, si applica la previsione dell’art. 68, comma 6, del TUIR, che garantisce la continuità fiscale: il donatario subentra nel costo del donante, inclusa la rivalutazione. Questo consente, ad esempio, di evitare future plusvalenze su quel valore in caso di successiva cessione.
Successione ereditaria
Diversa è la situazione in caso di successione ereditaria:
- se la successione si è aperta prima del 25 ottobre 2001 (data di abrogazione dell’imposta di successione) o dopo il 3 ottobre 2006 (data di reintroduzione del tributo), il valore fiscalmente riconosciuto sarà quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, o, in mancanza, il valore normale alla data di apertura della successione. Quindi l’eventuale rivalutazione fatta in vita dal defunto non ha effetto fiscale per l’erede.
- se la successione è avvenuta nel periodo intermedio (25 ottobre 2001 – 3 ottobre 2006), la rivalutazione può essere valorizzata fiscalmente dall’erede. Ciò in quanto, in assenza dell’imposta di successione, non si applica la regola che impone di prendere il valore dichiarato a fini successori.
Conferimento di partecipazioni
Quando le partecipazioni rivalutate vengono conferite in una società, si applica l’art. 9, comma 5, del TUIR, che assimila i conferimenti a titolo oneroso alle cessioni. In tal modo, il valore rivalutato può “trasferirsi” fiscalmente alla partecipazione ricevuta in cambio.
Questa impostazione è stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12 del 31 gennaio 2002, ed è stata ribadita anche dal Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 29-2021/T). Inoltre, la risposta a interpello n. 256 del 10 maggio 2022 ha escluso il rischio di elusione nel caso di conferimento controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR (conferimento in una società interamente posseduta dai soci conferenti).
Tuttavia, questa interpretazione non è automaticamente estendibile a tutte le operazioni. L’Agenzia ha infatti specificato l’assenza di profili abusivi in ambito di conferimento di partecipazioni rivalutate. Pertanto, se la rivalutazione e il conferimento delle partecipazioni si inseriscono nell’ambito di operazioni poste in sequenza (ad esempio, con distribuzione successiva delle riserve da conferimento), potrebbe configurarsi un’ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Conclusioni
La rivalutazione delle partecipazioni è ormai un elemento fondamentale della pianificazione fiscale personale. Consente di contenere la tassazione su future plusvalenze, ma la sua efficacia dipende dal contesto operativo e giuridico in cui viene attuata.
È indispensabile considerare:
- la modalità di trasferimento (donazione, successione, conferimento);
- il profilo temporale;
- e l’eventuale concatenazione con altre operazioni.
Per questo motivo, chi intende usufruire della rivalutazione dovrebbe sempre accompagnare la decisione con un’attenta valutazione fiscale e, se necessario, con un interpello preventivo, per evitare rischi di contestazione e garantire piena certezza del diritto.


