
Dott. Mario Mastromarino
Sospensione termini feriali: cosa prevede
Sospensione invio degli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate – Agosto e Dicembre 2025
Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (attuativo della riforma fiscale di cui alla L. 111/2023), è previsto che, salvo casi di urgenza, l’Agenzia delle Entrate sospenda l’invio di alcune comunicazioni nel corso di due specifici periodi dell’anno:
- dall’1° al 31 agosto
- dall’1° al 31 dicembre
Durante questi intervalli temporali non vengono trasmessi ai contribuenti:
- gli avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72);
- gli avvisi derivanti da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73);
- gli avvisi bonari relativi a redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR – art. 1, c. 412, L. 311/2004);
- le lettere di compliance (art. 1, cc. 634-636, L. 190/2014).
Restano comunque possibili comunicazioni in casi urgenti o indifferibili.
Sospensione dei termini di pagamento: dall’1 agosto al 4 settembre 2025
Per gli avvisi bonari elaborati e trasmessi a decorrere dall’1 gennaio 2025, il termine ordinario per il pagamento, o per il versamento della prima rata in caso di opzione per la rateazione, è stato esteso da 30 a 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione (art. 3 D.Lgs. 462/97, come modificato dal D.Lgs. 108/2024).
Tuttavia, se l’avviso è recapitato all’intermediario abilitato (es. commercialista), il termine di pagamento è 90 giorni dalla data di ricezione dell’intermediario (ai sensi dell’art. 2-bis del DL 203/2005).
Nel caso degli avvisi riguardanti redditi soggetti a tassazione separata, il termine per il pagamento resta fissato a 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. In tali ipotesi, purché il pagamento avvenga nei termini, non sono dovute sanzioni, trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.
Per tutti gli avvisi i cui termini di pagamento (60 o 30 giorni) comprendono anche il periodo tra l’1 agosto e il 4 settembre 2025, i termini stessi sono sospesi. Ciò significa che il conteggio dei giorni utili riprende il 5 settembre.
Esempio pratico
Se un avviso bonario da liquidazione automatica è ricevuto il 7 luglio 2025, il termine dei 60 giorni si sospende dall’1 agosto al 4 settembre, e il pagamento potrà avvenire entro il 10 ottobre 2025.
È sempre ammesso il pagamento rateale degli avvisi bonari (anche per redditi a tassazione separata), in un massimo di 20 rate trimestrali (art. 3-bis D.Lgs. 462/97).
Infine è importante precisare che la sospensione dall’1 agosto al 4 settembre non riguarda le rate successive alla prima. Pertanto, in caso di definizione dell’avviso con pagamento della prima rata prima dell’1 agosto, le rate successive devono essere versate alle scadenze ordinarie, senza sospensioni.


