
Dott. Salvatore Cucca
ETS: circolare Agenzia su regime fiscale 2026, alcuni chiarimenti
1. Test di non commercialità ex art. 79 CTS più flessibile per attività “omogenee” e piccoli enti
Con la bozza di circolare sul regime fiscale degli enti del Terzo settore, circolare che ad oggi è stata resa disponibile “in consultazione”, l’Agenzia delle Entrate introduce un chiarimento destinato a incidere profondamente sui criteri con cui gli ETS dovranno verificare la natura non commerciale delle proprie attività di interesse generale, a partire dal 1° gennaio 2026. Il chiarimento riguarda quindi un punto focale, sotto il profilo fiscale, del Codice del Terzo settore: la corretta qualificazione fiscale ai fini delle imposte dirette delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS.
La circolare precisa innanzitutto che, quando un ente svolge più attività di interesse generale, il “test di non commercialità” previsto dall’articolo 79 del CTS non deve necessariamente essere effettuato per ciascuna attività considerata in modo isolato. Le attività possono infatti essere valutate unitariamente, a condizione che risultino omogenee sotto il profilo strutturale e funzionale.
Il documento indica anche quali elementi possono costituire indice di omogeneità: la presenza di entrate e costi promiscui, l’utilizzo di locali o risorse comuni, il personale condiviso, o un collegamento funzionale che renda le attività, di fatto, integrate tra loro. In questi casi, ha senso – afferma l’Agenzia – procedere a un’unica valutazione complessiva dei costi e dei ricavi per stabilire se le attività rispettano i criteri di non commercialità.
Quando, invece, le attività risultano “disomogenee”, prive cioè di collegamenti organizzativi e funzionali – come nel caso di attività ricadenti in sezioni ATECO differenti o con contabilità separate – la verifica andrà condotta separatamente per ciascuna di esse.
Un’altra novità rilevante riguarda gli enti di minori dimensioni: tutti gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate complessive non superiori a 300 mila euro potranno considerare comunque tutte le loro attività di interesse generale “come un’unica attività”, anche quando non omogenee tra loro. Una semplificazione significativa, pensata per evitare alle realtà più piccole di dover affrontare complessi sistemi di imputazione dei costi e ricostruzioni contabili spesso sproporzionate rispetto alla loro struttura.
Secondo l’Agenzia, questa scelta permette agli ETS di ridurre incertezze applicative e alleggerire gli adempimenti amministrativi, mantenendo al contempo la coerenza con l’impianto complessivo del Codice del Terzo settore.
Si tratta di un passo importante verso una fiscalità più accessibile, che tiene conto delle reali condizioni operative del settore non profit, distinguendo tra gli ETS strutturati e quelli che vivono soprattutto di volontariato e con risorse economiche limitate. Un elemento che, a meno di modifiche nella versione definitiva della circolare, accompagnerà l’entrata in vigore del regime fiscale del Terzo settore nel 2026.
2. Raccolta fondi degli ETS, quando è “abituale” ma resta comunque “non commerciale”
Un altro punto affrontato dalla Circolare riguarda la qualificazione fiscale delle attività di raccolta fondi. Il chiarimento era necessario, perché il Codice del Terzo settore contiene due norme apparentemente disallineate tra loro.
Da un lato, l’articolo 7 (profilo giuridico delle attività di raccolta fondi) prevede che gli ETS possano svolgere attività di raccolta fondi anche con carattere abituale, dunque integrata nella loro gestione ordinaria. Dall’altro, l’articolo 79 (profilo fiscale delle attività di raccolta fondi), stabilisce che le raccolte fondi sono fiscalmente non commerciali solo se occasionali.
Una contraddizione che ha alimentato letture divergenti per gli operatori del settore. E la domanda che ci si poneva era appunto la seguente: poteva (può) un ETS svolgere raccolta fondi abituale senza rischiare di doverla considerare attività commerciale ai fini fiscali?
La circolare offre finalmente un punto fermo. Il documento conferma che la raccolta fondi, anche se abituale, non diventa automaticamente attività commerciale. La commercialità si manifesta solo quando la raccolta assume i tratti tipici di un’attività d’impresa: organizzazione professionale, presenza di un nesso corrispettivo, offerta di beni o servizi che generano ricavi riconducibili a operazioni sinallagmatiche.
La Circolare afferma infatti: “si fa presente che, qualora l’ETS acquisisca la qualifica di ente non commerciale, laddove le raccolte fondi non prevedano la vendita di beni o servizi (es. sollecitazione donazioni, lasciti testamentari, ecc.) e, dunque, non vi sia sotteso alcun rapporto sinallagmatico, esse devono considerarsi non commerciali, indipendentemente dalla frequenza (quindi dall’occasionalità o meno) e dalle modalità (anche se non in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) con cui sono realizzate”.
Un altro punto di rilievo esposto nella circolare, che conferma l’indirizzo dell’Agenzia sul punto, ricorda “la necessità di sorvegliare le modalità di raccolta nonché di assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività per i quali è stata posta in essere la raccolta e di contenere – richiedendo l’occasionalità dell’iniziativa – l’apparato organizzativo e i conseguenti costi amministrativi e di gestione”.
Ricordando inoltre: “Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata.
A tale proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. Le organizzazioni interessate avranno cura di specificare nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata”.
Il chiarimento permette così finalmente di conciliare la dimensione gestionale prevista dall’articolo 7 CTS con l’impianto fiscale dell’articolo 79, riconoscendo che la abitualità delle attività di raccolta fondi non è di per sé indice di commercialità delle stesse. Un principio essenziale per gli ETS, molti dei quali basano la sostenibilità delle proprie attività proprio su campagne di raccolta fondi strutturate nel tempo. Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
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