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Regime fiscale ETS 2026: la circolare definitiva

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Dott. Salvatore Cucca

Regime fiscale ETS 2026: pubblicata la circolare definitiva n.1

La Circolare ETS n. 1/2026 del 19/02/2026, segna un passaggio decisivo nell’attuazione della riforma del Terzo settore, fornendo i primi chiarimenti sistematici sul regime fiscale degli enti iscritti nel RUNTS. Il documento, atteso da tempo dagli operatori, ha anche la chiara finalità di uniformare l’azione degli uffici chiarendo numerosi aspetti applicativi del Codice del Terzo settore (CTS).

Un primo elemento centrale riguarda la struttura del CTS, che organizza l’intero impianto normativo in Titoli: dagli aspetti generali sugli enti, alla disciplina delle attività ammesse, alla fiscalità, fino alle norme transitorie. La circolare sottolinea l’importanza della distinzione tra attività di interesse generale – da svolgere in via esclusiva o principale – e attività diverse, che sono ammesse solo se secondarie e strumentali e nel rispetto dei parametri fissati dal d.m. 107/2021.

Ampio spazio è dedicato al chiarimento sul principio di finalità non lucrativa: agli ETS è vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, e vengono elencate le fattispecie che costituiscono automaticamente distribuzione indiretta (compensi sproporzionati, acquisti a prezzi superiori al valore normale, condizioni economiche privilegiate ai soci o amministratori, ed altri).

Un altro nodo cruciale è il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): la circolare ricorda che l’iscrizione ha effetto costitutivo e rappresenta la condizione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali. Con l’avvio del RUNTS sono stati eliminati i precedenti registri di ODV e APS, e viene confermata la cessazione definitiva dell’Anagrafe delle ONLUS al 31 dicembre 2025. Si ricorda a tal fine che le ONLUS hanno comunque tempo di iscriversi al RUNTS fino al 31.03.2026 e che una volta perfezionata l’iscrizione la stessa assume effetto retroattivo al primo gennaio 2026.

La parte più attesa del documento riguarda la decorrenza delle norme fiscali: il Titolo X del CTS, che è uno dei punti focali della riforma tributaria, si applica agli ETS a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Ergo, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove regole fiscali sono operative dal 1° gennaio 2026. La circolare chiarisce anche il regime transitorio, che mantiene in vigore fino al 2025 la normativa ONLUS e ODV e alcune specifiche agevolazioni per le APS.

Sul fronte delle imposte sui redditi, vengono chiariti i nuovi criteri di non commercialità ai fini IRES. In particolare, le AIG – attività di interesse generale non sono commerciali se svolte alle condizioni previste dal CTS; sono inoltre regolati casi specifici come raccolte fondi, contributi pubblici e attività verso associati. La verifica della commercialità delle AIG potrà essere effettuata per gruppi omogenei di attività tra loro intrinsecamente connesse, e in ogni caso cumulativamente per gli enti di minori dimensioni.

La circolare chiarisce anche come determinare la qualificazione fiscale dell’ente (ETS commerciale o non commerciale), che influenzerà direttamente l’applicazione delle norme del TUIR.

Infine, viene illustrato il funzionamento dei regimi forfetari destinati agli ETS non commerciali, con particolare riferimento a quello super agevolato applicabile ex art. 86 alle APS e alle ODV, nonché il coordinamento con regimi preesistenti come la legge 398/1991 (abrogata, salvo che per le ASD). Questi strumenti rappresentano una delle principali opportunità di semplificazione contabile e fiscale introdotte dalla riforma.

La Circolare ETS n. 1/2026 costituisce quindi un riferimento essenziale per amministratori, consulenti e operatori del Terzo settore, delineando un quadro normativo più chiaro, coerente e finalmente attuativo della riforma avviata nel 2017.

Scarica qui la circolare n.1 sul regime fiscale ETS 2026. Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

 

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