formulario digitale trasporto rifiuti proroga 15 settembre 2026

Formulario digitale trasporto rifiuti: proroga al 15 settembre 2026

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Dott. Mario Mastromarino

Formulario digitale trasporto rifiuti 2026: cosa cambia

Nell’ambito del processo di conversione del cosiddetto “decreto Milleproroghe” (DL 200/2025), le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno introdotto un’importante modifica relativa alla tracciabilità dei rifiuti.

Il testo attualmente in esame, su cui la Camera è attesa a votare la fiducia nei prossimi giorni, prevede infatti il rinvio dell’obbligo di utilizzo esclusivo del formulario digitale (xFIR) al 15 settembre 2026.

 

Sintesi operativa

Formulario digitale trasporto rifiuti 2026 proroga al 15 settembre sintesi operativa

 

Punti principali relativi al formulario digitale:

  • obbligo digitale rinviato al 15 settembre 2026

  • fino a tale data è ancora possibile utilizzare il FIR cartaceo

  • le sanzioni slittano alla medesima data

  • restano fermi gli obblighi di iscrizione al RENTRI

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) deve essere utilizzato da tutti i soggetti che trasportano rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, tranne alcune eccezioni.

In particolare, devono utilizzare il FIR:

  1. Produttori iniziali di rifiuti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi: quando un produttore trasporta rifiuti pericolosi prodotti dalla propria attività, è obbligato ad accompagnare il trasporto con FIR;
  2. Produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi: obbligo in caso di trasporto fuori dall’unità locale;
  3. Imprese e professionisti che trasportano rifiuti prodotti da terzi: ad esempio i) trasportatori conto terzi iscritti all’Albo Gestori Ambientali (categorie 4, 5, 2-bis per propri rifiuti, ecc.); ii) trasportatori che raccolgono e conferiscono rifiuti per conto dei clienti; iii) aziende che svolgono attività di intermediazione senza detenzione (in caso di delega al trasporto);
  4. Soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti urbani in convenzione: anche se con modalità operative definite dal servizio pubblico;
  5. Impianti che trasferiscono rifiuti da un sito all’altro: quando il trasporto è effettuato da:
  • impianti di stoccaggio
  • impianti di trattamento
  • piattaforme intermedie

e i rifiuti vengono movimentati esternamente.

Sono invece esonerati espresse dalla legge:

  1. Trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore pubblico: il servizio pubblico di raccolta urbana non usa il FIR, bensì i propri documenti di trasporto;
  2. Trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore all’interno della stessa unità locale: e non si varca la proprietà/pertinenza dell’unità locale;
  3. Micro-raccolta in servizi ambientali organizzati dai Comuni: e previsto da normativa regionale e con mezzi autorizzati;
  4. Trasporto occasionale e saltuario di rifiuti agricoli non pericolosi: con limiti definiti da circolari ministeriali.

Pertanto fino al 15 settembre 2026 sarà ancora possibile emettere e utilizzare senza alcuna limitazione il tradizionale formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

La proroga riguarda soprattutto i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, soggetti che – secondo la normativa vigente – sono obbligati ad iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2025.

Grazie alla modifica introdotta dal Milleproroghe, tali soggetti potranno continuare a utilizzare il FIR cartaceo per un periodo più lungo rispetto alla scadenza inizialmente prevista, evitando così una transizione troppo rapida o difficoltosa.

Il rinvio dell’obbligo digitale comporta automaticamente il rinvio anche delle sanzioni previste per l’inosservanza delle nuove regole.

Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR diventeranno applicabili solo a partire dal 15 settembre 2026.

In particolare le sanzioni previste sono:

  • da 500 a 2.000 euro per rifiuti non pericolosi;
  • da 1.000 a 3.000 euro per rifiuti pericolosi.

Pertanto, fino alla data sopra indicata, l’emissione e la gestione del formulario cartaceo rimangono pienamente consentite e non comportano alcuna penalità.

Il Milleproroghe introduce un’ulteriore proroga rilevante, ossia viene posticipato al 30 giugno 2026 il termine entro il quale i mezzi destinati al trasporto di rifiuti pericolosi dovranno essere dotati di sistemi di geolocalizzazione.

Si tratta di un requisito fondamentale ai fini dell’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, ma la normativa prevede che le modalità operative e i tempi di installazione vengano stabiliti con un successivo provvedimento del Comitato nazionale dell’Albo.

Anche in questo caso il legislatore ha evidentemente ritenuto necessario concedere più tempo agli operatori del settore per adeguare i propri mezzi alle nuove dotazioni tecnologiche.

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L’introduzione del formulario digitale si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione degli adempimenti obbligatori a carico delle imprese, con implicazioni organizzative e operative rilevanti. Per ulteriori aggiornamenti su obblighi normativi, novità fiscali e adempimenti che interessano imprese e professionisti, puoi consultare anche la sezione Fiscalità del nostro blog.

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