sospensione termini 2026 obblighi versamenti

Sospensione feriale dei termini

Tempo di lettura: 2 minuti
Immagine di Dott. Mario Mastromarino

Dott. Mario Mastromarino

Sospensione termini 2026 nel mese di agosto

L’art. 1 della Legge n. 742/1969 dispone la sospensione dei termini processuali per l’intero mese di agosto, per complessivi 31 giorni.

La sospensione feriale non si applica, in via generale, ai termini di pagamento delle somme richieste mediante atti impositivi, quali, ad esempio, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e atti di recupero dei crediti d’imposta.

Un’eccezione si verifica nei casi in cui la normativa stabilisce che il pagamento debba essere effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
Poiché tale termine è sospeso nel mese di agosto, la sospensione si riflette anche sulla scadenza del pagamento. Ciò avviene, in particolare, per le somme richieste mediante:

  • accertamenti esecutivi relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP;
  • accertamenti esecutivi relativi ai tributi locali;
  • avvisi di recupero dei crediti d’imposta.

Lo stesso principio si applica al pagamento delle somme, o della prima rata, necessario per beneficiare:

  • dell’acquiescenza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 218/1997;
  • della definizione agevolata delle sole sanzioni nella misura di un terzo, prevista dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.

Anche in questi casi, infatti, il termine di pagamento coincide con quello previsto per il ricorso.

Con riferimento all’accertamento con adesione, per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo, la presentazione dell’istanza successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento sospende il termine per proporre ricorso per 90 giorni. Tale sospensione si cumula con quella feriale del mese di agosto.

La sospensione feriale non opera quando il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni, o entro un diverso termine espressamente previsto, senza alcun collegamento con il termine per la proposizione del ricorso.

Di conseguenza, non beneficiano della sospensione i termini di pagamento relativi a:

  • avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta di registro, successioni e imposte ipotecarie e catastali;
  • atti di rideterminazione delle somme conseguenti ad accertamenti esecutivi;
  • cartelle di pagamento;
  • intimazioni ad adempiere;
  • comunicazioni preventive di fermo amministrativo e di iscrizione ipotecaria.

Con comunicato stampa del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato la sospensione, nel mese di agosto, della notifica delle cartelle di pagamento, al fine di limitare i disagi per i contribuenti durante il periodo estivo. La misura riguarda, tuttavia, esclusivamente la notifica di nuove cartelle nel mese di agosto.

Non comporta invece alcuna sospensione dei termini di pagamento relativi alle cartelle già notificate, ad esempio nel mese di luglio, le cui scadenze continuano pertanto a decorrere anche durante il periodo feriale.

Resta infine applicabile la disposizione secondo cui i versamenti fiscali e contributivi da effettuare mediante modello F24, con scadenza compresa tra il 1° e il 20 agosto, possono essere eseguiti entro il 20 agosto senza maggiorazioni.

 

 

Approfondimenti correlati

La sospensione feriale dei termini processuali deve essere distinta dalle altre disposizioni che, durante il periodo estivo, incidono sull’attività dell’Amministrazione finanziaria e sulle scadenze dei contribuenti.

Non tutti i termini di pagamento sono infatti sospesi nel mese di agosto: occorre verificare, caso per caso, se la scadenza sia collegata al termine previsto per la proposizione del ricorso oppure se debba essere rispettata secondo le regole ordinarie. Accanto alla sospensione processuale operano inoltre specifiche disposizioni riguardanti l’invio di alcune comunicazioni fiscali e i termini per il pagamento degli avvisi bonari.

Per un quadro più completo delle diverse sospensioni previste nel periodo estivo, puoi leggere anche il nostro approfondimento dedicato alla sospensione dei termini feriali e degli adempimenti fiscali.

Non perderti i nostri articoli!

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Condividi questo articolo su:

Vuoi saperne di più sull'argomento?

richiedi maggiori info qui