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Detrazione IVA 2026: nuovi termini e regole dal 12 agosto

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Dott. Mario Mastromarino

Detrazione IVA 2026: termini più ampi e nuove regole dal 12 agosto

Il DLgs. 148/2026 amplia i termini per l’esercizio della detrazione IVA e introduce la possibilità di imputare retroattivamente l’IVA delle fatture ricevute nell’anno successivo. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 11 agosto, del DLgs. 148/2026 – c.d. correttivo Omnibus – sono diventate efficaci le modifiche apportate dall’art. 12 agli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, che ampliano i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA.

Detrazione IVA entro il secondo anno successivo
La nuova formulazione dell’art. 19, comma 1, del DPR 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.

Parallelamente, il nuovo art. 25, comma 1, prevede che le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Come evidenziato nella Relazione tecnica, la riduzione dei termini operata nel 2017 mirava ad avvicinare temporalmente il momento della detrazione a quello di registrazione della fattura, facilitando i controlli. L’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica ha però superato gran parte delle esigenze che avevano giustificato tale intervento, posto che la detrazione non può essere esercitata prima della ricezione della fattura elettronica.

Esempio
Si consideri un bene acquistato il 28 agosto 2026, con fattura ricevuta il 2 settembre 2026.
Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al 2028, ossia entro il termine di presentazione del modello IVA nel 2029, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il medesimo termine.

Resta il dubbio sulle annualità precedenti
L’art. 12 del DLgs. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma il decreto non contiene una specifica disciplina transitoria. Si pone quindi il problema di stabilire se l’allungamento dei termini possa essere applicato anche ai diritti alla detrazione sorti negli anni precedenti.

In caso di risposta positiva, ad esempio, l’IVA relativa a un acquisto effettuato e fatturato nel 2024 potrebbe essere detratta entro il 30 aprile 2027, termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto.

L’assenza di una disposizione che limiti espressamente l’efficacia della nuova disciplina potrebbe deporre a favore di tale interpretazione. A ciò si aggiunge che l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica – posto alla base dell’ampliamento dei termini – era già pienamente operativo sia nel 2024 sia nel 2025.

Fatture ricevute nell’anno successivo: possibile la retro-imputazione
Un’ulteriore novità riguarda le fatture infrannuali ricevute nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’eliminazione, nell’art. 25 del DPR 633/72, delle parole “in riferimento al medesimo anno” consente ora di esercitare il diritto alla detrazione con riferimento all’anno in cui si è realizzato il presupposto sostanziale, anche se la fattura viene ricevuta nell’anno successivo.

Pertanto, l’IVA relativa a un acquisto effettuato nel 2026, la cui fattura sia ricevuta nel 2027, potrà essere detratta nella dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027, previa registrazione del documento in una specifica sezione del registro IVA acquisti, come precisato dalla Relazione illustrativa.

Fatture “a cavallo d’anno”: resta il nodo delle liquidazioni periodiche
Permane, tuttavia, un elemento di criticità. L’art. 1 del DPR 100/98 continua infatti a escludere dall’ultima liquidazione periodica dell’anno i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Il mancato coordinamento di tale disposizione con il nuovo art. 25 sembrerebbe comportare che, per le fatture “a cavallo d’anno”, l’IVA possa essere recuperata nell’anno precedente soltanto attraverso la dichiarazione annuale, anche qualora il documento sia ricevuto entro il 15 gennaio dell’anno successivo da parte di un contribuente mensile.

Sul punto, pertanto, la questione resta aperta.

 

 

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Le nuove regole sulla detrazione IVA incidono direttamente sul rapporto tra momento di effettuazione dell’operazione, ricezione della fattura e registrazione del documento, assumendo particolare rilievo nei casi in cui questi eventi ricadano in periodi d’imposta differenti.

L’ampliamento dei termini introdotto dal DLgs. 148/2026 e la possibilità di imputare la detrazione all’anno in cui si è realizzato il presupposto sostanziale, anche in presenza di fatture ricevute nell’anno successivo, rendono ancora più importante la corretta gestione temporale della fatturazione e delle registrazioni IVA.

Per approfondire il rapporto tra emissione, trasmissione tramite Sistema di Interscambio, registrazione delle fatture e relativa rilevanza fiscale, puoi leggere anche il nostro articolo dedicato alla fatturazione elettronica e all’anno di imputazione dei ricavi.

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