FIR digitale RENTRI 2026 obblighi versamenti

FIR digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026

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Dott. Mario Mastromarino

FIR digitale RENTRI 2026: obbligo dal 16 settembre

Dal 16 settembre 2026 il “Formulario di Identificazione dei Rifiuti” (FIR) dovrà essere gestito in formato digitale dai soggetti obbligati all’iscrizione al “Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti” (RENTRI).

La proroga introdotta dall’art. 13, comma 5-bis, del DL 31 dicembre 2025 n. 200 ha consentito, fino al 15 settembre 2026, l’utilizzo del FIR in formato cartaceo in alternativa a quello digitale.

Sono obbligati all’iscrizione al RENTRI:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, come impianti di recupero, smaltimento, selezione o stoccaggio;
  • i produttori di rifiuti pericolosi, ad esempio officine che producono oli esausti e filtri contaminati, imprese industriali che generano solventi, vernici o fanghi pericolosi;
  • le imprese che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi, come gli operatori specializzati nel trasporto di oli esausti, batterie o rifiuti chimici;
  • i commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, anche senza detenzione materiale dei rifiuti;
  • i produttori iniziali di determinate tipologie di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, come imprese manifatturiere che producono sfridi metallici, plastici, cartacei o altri rifiuti derivanti dal processo produttivo;
  • i trasportatori professionali di rifiuti non pericolosi e i relativi commercianti e intermediari, nei casi previsti dalla normativa.

La verifica dell’obbligo non va quindi effettuata soltanto in base al settore di attività, ma anche considerando la tipologia di rifiuti prodotti, l’attività svolta nella filiera e le eventuali cause di esclusione previste dalla disciplina RENTRI.

Fino al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale, e non si applicano le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari.

Dal 16 settembre 2026, invece, i soggetti obbligati dovranno utilizzare il FIR digitale (xFIR) e trasmetterne i dati tramite il RENTRI.

Il formato scelto dal produttore o detentore del rifiuto vincola l’intera filiera: se il FIR viene emesso in formato digitale, anche trasportatori e destinatari dovranno gestirlo digitalmente; analogamente, fino al termine del periodo transitorio, l’emissione cartacea comporta la gestione cartacea da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Il FIR digitale viene vidimato tramite l’assegnazione di un codice univoco attraverso l’applicazione “RENTRI FIR Digitale”.

Con la fine del periodo transitorio diventano applicabili anche le sanzioni previste dall’art. 258, comma 10-bis, del DLgs. 152/2006. In particolare, sono previste sanzioni amministrative:

  • da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi in caso di mancata o irregolare iscrizione al RENTRI;
  • negli stessi importi, in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati secondo le tempistiche e le modalità previste.

Le imprese interessate dovrebbero verificare tempestivamente:

  • se rientrano tra i soggetti obbligati;
  • l’avvenuta iscrizione al RENTRI;
  • la corretta configurazione dei sistemi per la gestione del FIR digitale;
  • l’adeguatezza dei dispositivi utilizzati;
  • il coordinamento operativo con trasportatori e destinatari dei rifiuti.

La data del 16 settembre 2026 rappresenta quindi il passaggio definitivo alla gestione digitale del FIR per i soggetti obbligati.

 

 

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L’avvio obbligatorio del FIR digitale dal 16 settembre 2026 rappresenta la conclusione del periodo transitorio durante il quale i soggetti interessati hanno potuto continuare a utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale.

La scadenza è il risultato della proroga introdotta nel corso del 2026, che aveva rinviato al 15 settembre l’obbligo di utilizzo esclusivo del formulario digitale e, contestualmente, l’applicazione delle sanzioni connesse alla mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI.

Per ripercorrere il periodo transitorio, i soggetti coinvolti e gli obblighi previsti dalla disciplina, puoi leggere anche il nostro precedente approfondimento dedicato alla proroga del formulario digitale e agli obblighi RENTRI 2026.

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