Crediti edilizi trasformazione ditta individuale in Srl studio moscatelli commercialisti

Crediti edilizi nella trasformazione da ditta individuale in Srl

Tempo di lettura: 2 minuti
Immagine di Dott. Mario Mastromarino

Dott. Mario Mastromarino

Crediti edilizi e trasformazione in Srl: chiarimenti dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 281/2025, ribadendo un principio già precedentemente espresso, chiarisce che nella trasformazione di una ditta individuale in Srl tramite conferimento, i crediti d’imposta edilizi non si trasferiscono automaticamente, ma solo nel rispetto delle regole previste per le cessioni dei crediti dal Decreto Rilancio.

In particolare, nel caso di trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata mediante conferimento dell’unica azienda, i crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi per i quali sono state esercitate le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 non si trasferiscono automaticamente alla SRL società conferitaria.

Il conferimento non comporta successione universale

L’Agenzia ricorda che, a differenza delle operazioni di fusione o scissione, il conferimento d’azienda non determina una successione universale nei diritti e negli obblighi del soggetto conferente.
In altri termini, pur godendo del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 176 del TUIR — che evita la rilevazione di plusvalenze o minusvalenze in capo al conferente —, il conferimento non comporta il subentro automatico nei crediti d’imposta.

Pertanto, il trasferimento dei crediti edilizi derivanti da bonus fiscali tramite conferimento è qualificabile come una vera e propria cessione, soggetta ai limiti previsti dal sistema delle cessioni ex art. 121 del DL 34/2020.

Le regole sulle cessioni dei crediti edilizi

L’articolo 121 del Decreto-Legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), come modificato dal DL n. 11 del 2023, disciplina le modalità con cui possono essere trasferiti i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi.
La norma prevede due diverse opzioni:

  • Sconto in fattura (lettera a) – In questo caso, il beneficiario della detrazione può scegliere di ottenere uno sconto immediato da parte del fornitore, che a sua volta matura un credito d’imposta di pari importo. Tale credito può poi essere ceduto a un qualunque soggetto (la cosiddetta “prima cessione jolly”), seguita da tre ulteriori cessioni riservate esclusivamente a soggetti vigilati come banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione. È inoltre prevista una possibile ulteriore cessione a correntisti diversi dai consumatori o utenti.
  • Cessione del credito (lettera b) – Il beneficiario della detrazione può invece optare per la cessione diretta del credito a un altro soggetto. Anche in questo caso è consentita una prima cessione libera (anch’essa “jolly”), seguita da tre cessioni a soggetti vigilati e da un’ultima cessione a correntisti non consumatori o utenti.

In entrambe le ipotesi, il numero complessivo di cessioni consentite è pari a cinque.

Conferimento, fusioni e scissioni

L’Agenzia distingue chiaramente il conferimento d’azienda dalle operazioni straordinarie di fusione e scissione:

  • In caso di fusione o scissione, opera una successione universale e il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria) subentra automaticamente nella titolarità dei crediti d’imposta del soggetto dante causa.
  • Nel conferimento, invece, il trasferimento dei crediti non è automatico, ma deve essere inquadrato come cessione autonoma, rilevante ai fini del limite delle cinque cessioni.

In particolare:

  • Se l’impresa conferente è titolare di crediti derivanti dallo sconto in fattura (art. 121, comma 1, lett. a), il trasferimento alla conferitaria è ammesso come prima “cessione jolly”;
  • Se invece è cessionaria di crediti d’imposta (lett. b), la successiva cessione alla conferitaria è consentita solo se quest’ultima rientra tra i soggetti qualificati (banche, intermediari, assicurazioni, ecc.).

Non perderti i nostri articoli!

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Condividi questo articolo su:

Vuoi saperne di più sull'argomento?

richiedi maggiori info qui