
Dott. Mario Mastromarino
Global Minimum Tax: dichiarazione e versamenti semplificati
La global minimum tax è il sistema, definito nel contesto internazionale OCSE/G20 (Pillar Two), volto a garantire che i grandi gruppi multinazionali e nazionali siano soggetti a un livello minimo di imposizione fiscale – pari al 15% – in ciascuna giurisdizione in cui operano.
Tale obiettivo è perseguito attraverso un insieme coordinato di regole che assicurano il prelievo dell’imposta integrativa quando, in un determinato Paese, l’aliquota effettiva risulta inferiore alla soglia minima concordata.
Il decreto 7 novembre 2025 (DM 7.11.2025 Ministero dell’Economia e delle finanze), pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze ed emanato ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del d.lgs. 209/2023, disciplina gli obblighi dichiarativi e di versamento relativi all’imposizione integrativa (global minimum tax) dovuta in Italia.
Il provvedimento definisce la struttura del modello dichiarativo, le modalità con cui deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, i criteri di calcolo dell’imposta e la relativa disciplina sanzionatoria.
Come ricostruito nella Relazione illustrativa, il decreto rappresenta l’ultimo tassello dell’attuazione domestica del quadro regolatorio delineato:
- dalle Regole OCSE (Pillar Two – GloBE Model Rules),
- dalla Direttiva UE 2022/2523,
- dal d.lgs. 209/2023, con cui tali regole sono state recepite in Italia.
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 209/2023 stabilisce che l’imposizione integrativa segue l’approccio comune OCSE/UE ed è applicata nel nostro Paese attraverso tre meccanismi:
- Imposta minima integrativa (Income Inclusion Rule – IIR) – dovuta dalle controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali, in relazione alle entità del gruppo soggette a bassa imposizione.
- Imposta minima suppletiva (Undertaxed Profit Rule – UTPR) – dovuta da una o più imprese italiane del gruppo quando l’imposta minima integrativa equivalente non è stata applicata, in tutto o in parte, in altre giurisdizioni.
- Imposta minima nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT) – applicata alle imprese italiane di gruppi multinazionali o nazionali soggette a bassa imposizione, garantendo che il prelievo minimo del 15% avvenga prioritariamente in Italia.
Il sistema, fondato su regole tra loro coordinate e applicate secondo un ordine gerarchico (c.d. rule of order), rende opportuno – come previsto dall’articolo 53 del d.lgs. 209/2023 – l’utilizzo di un unico modello dichiarativo per le tre imposte.
Il DM disciplina quindi gli elementi necessari per la dichiarazione e le relative modalità di compilazione e invio, precisando anche che i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con quelli individuati dalle regole del decreto legislativo come responsabili del versamento dell’imposta.
I termini di presentazione della dichiarazione fiscale sono gli stessi previsti dall’articolo 51 del d.lgs. 209/2023 per la Comunicazione rilevante:
- entro il 15° mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento;
- entro il 18° mese nel caso del primo esercizio di applicazione (esercizio transitorio).
È inoltre stabilito che il primo termine utile per la presentazione non possa essere anteriore al 30 giugno 2026. Il decreto chiarisce inoltre che:
- la dichiarazione deve essere redatta in euro,
- anche se i calcoli effettuati secondo le Regole OCSE sono espressi in un’altra valuta,
- e che il cambio da utilizzare è quello dell’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento.
Per quanto riguarda il versamento, l’imposta dovuta per ciascun esercizio determinata sulla base della normativa nazionale è pagata in due rate:
- 90% entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
- saldo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione.
Il decreto disciplina, infine, le modalità di gestione delle eccedenze di versamento e il regime sanzionatorio applicabile in caso di omissioni o ritardi negli adempimenti dichiarativi e nei versamenti.


